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Il Registro delle Imprese

IN PRIMO PIANO

Avvio della Sezione speciale delle imprese culturali e creative (ICC): manualistica operativa

Come noto dal 30 settembre 2025 è possibile presentare le richieste di iscrizione alla nuova sezione speciale delle imprese culturali e creative prevista dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
Le modalità e le condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa (nonché le ipotesi di revoca) sono state definite, dapprima, all’interno del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy n. 402 del 25 ottobre 2024 e, successivamente, all’interno del Decreto 10 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che fissa “le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale”.
Con riguardo alle procedure per l’iscrizione nella nuova sezione speciale, tra le novità più significative introdotte dalla novella normativa si segnala la necessità che le imprese e gli enti siano già iscritti nel registro delle imprese e nel REA e che svolgano un’attività economica (con il relativo codice ATECO attribuito) compatibile con le attività censite all’interno degli allegati ai decreti attuativi.
Le regole tecniche che definiscono le caratteristiche dell’adempimento e i controlli automatici applicabili sulla base di quanto sopra esposto sono state approvate con decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Tutto ciò premesso, l’Unioncamere, con il gruppo di lavoro nazionale, ha predisposto una prima versione della manualistica che consente di dare un indirizzo alle imprese e agli Uffici circa le procedure di iscrizione nella nuova sezione speciale.

A tale scopo, sono disponibili:
- il “Manuale operativo per l’invio telematico delle richieste di iscrizione alla sezione speciale ICC”, pubblicato sul sito istituzionale di Unioncamere , rivolto sia agli utenti finali che agli Uffici del RI;
- la nota inviata all’Agenzia delle Entrate e al MIMIT in tema di diritti applicabili e assolvimento dell’imposta di bollo sulle istanze di parte per l’iscrizione alla sezione.

Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Introduzione dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Prime indicazioni operative

CLICCATE QUI PER CONSULTARE LA NOTA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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DOMICILIO DIGITALE / PEC AMMINISTRATORI: obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori - persone tenute all’adempimento dal 31 ottobre 2025

L'articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».

Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell'amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica.

Persone soggette all'obbligo:

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non sono, pertanto, soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)

 

In particolare, si applica a:

- coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
- coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.

Soggetti obbligati

Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'obbligo della comunicazione è in capo all'impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.

Termine

Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell'informazione, l'ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Domicilio digitale/PEC da indicare

Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta la carica.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza si applica l'esenzione del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo.

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale oggetto di iscrizione.

La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.

AVVERTENZE

Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

Il Conservatore

Dott. Giuseppe Cassisa

 

Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali previsti dal Codice sulla Crisi d’impresa e dell’insolvenza, Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e s.m.i..

CLICCATE QUI PER CONSULTARE LA GUIDA

 

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nella loro funzione di Anagrafe delle Imprese, spetta il compito di raccogliere i dati relativi alla vita di ogni azienda attraverso
il Registro delle Imprese ed il Repertorio Economico-Amministrativo.
Ad essi infatti devono iscriversi tutti coloro che esercitano una qualsiasi attività di tipo economico.
Il Registro delle Imprese, la cui tenuta è stata affidata dalla Legge 581/93 alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura , è operante dal 19.2.1996.

CLICCATE QUI PER EFFETTUARE UNA RICERCA NEL REGISTRO

 

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POSSONO ACCEDERE AI DATI ATTRAVERSO IL SITO DEDICATO

 

Dal 19 febbraio 1996 tutte le funzioni svolte dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali sono definitivamente venute meno, mentre il Registro delle Ditte, già tenuto dalle Camere di commercio, ha cessato di operare con il 26.1.1997.
Ogni impresa, sia collettiva che individuale, è tenuta ad iscriversi nel Registro delle Imprese ed a trasmettere le notizie che riguardano il suo assetto societario e le eventuale modificazioni, attraverso il deposito degli atti societari e le loro modificazioni. Deve inoltre comunicare tutte le notizie di carattere economico/amministrativo (ad es. i dati relativi all’attività economica esercitata, l’apertura-modifica-chiusura di unità locali, variazioni residenza soci ecc.) che andranno a costituire il REA (Repertorio Economico-Amministrativo).
La finalità principale del Registro delle Imprese è quella di assicurare un sistema organico e completo di pubblicità delle imprese adeguato alle esigenze di una società dell’informatica. La pubblicità legale commerciale diventa trasparente, telematica, flessibile. I dati relativi alle aziende sono disponibili su tutto il territorio nazionale in tempo reale a mezzo di una banca dati consultabile sul sito www.registroimprese.it oppure www.infoimprese.it .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 8 Legge 580 del 19.12.1993
- D.P.R. 581 del 7.2.1995
- Codice civile

Il Registro delle Imprese è istituito in ciascuna provincia, è unico e comprende una Sezione ordinaria e quattro sezioni speciali.

Sezioni e Soggetti Obbligati

Devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che ditte individuali) sotto la quale viene svolta l'attività; ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'articolo 2195 del c.c., nonché l'attività agricola di cui all'articolo 2135 c.c. svolta attraverso una società legalmente costituita.

La normativa vigente prevede:
la Sezione ordinaria per:
-gli imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita dall'articolo 2195 c.c.;
- le società di cui all'articolo 2200 del c.c.;
- i consorzi (articolo 2612 del c.c.) e le società consortili (articolo 2615-ter del c.c.);
- gruppi europei di interesse economico (di cui al decreto legislativo 3.07.1991 n. 240);
- aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali ex. L. 142/90;
- società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;
- società estere con oggetto principale in Italia;
- enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale).

Nella Sezione speciale si devono iscrivere:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. (qualora l'attività sia svolta in forma - societaria, esclusa la società semplice, devono essere iscritti anche nella sezione ordinaria);
- i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c.
- le società semplici di cui all'articolo 2251 del c.c.;
- le imprese artigiane: tutte le imprese, iscritte come tali, ai sensi della L. 443/85, nell'albo - imprese artigiane, sono annotate nella sezione speciale;
- le società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001.

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche iscrivibili nel Registro delle Imprese sono:
- produzione di beni e servizi
- intermediazione nella circolazione dei beni
- attività di trasporto di cose e di persone attività bancaria ed assicurativa
- attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.)
- attività agricola

 

 

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ESERCITARE UN'ATTIVITA' DI IMPRESA

ATECO è il servizio che offre all’impresa e ai professionisti un quadro d’insieme degli adempimenti amministrativi necessari per svolgere legittimamente l’attività di impresa. Con questo servizio è possibile ricercare i codici ATECO, conoscere le norme associate, i requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per avviare la propria attività. Consultate il sito http://ateco.infocamere.it

NUOVI CODICI ATECO 2025

 

COME FARE PER ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'iscrizione nel Registro delle Imprese va fatta solo ed esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito : https://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa

CLICCATE QUI PER CONSULTARE LA GUIDA SU ComUnica

 

 

ADEMPIMENTI SOCIETARI - COME PRESENTARE LE PRATICHE RELATIVE ALLE SOCIETA'

PER GLI ADEMPIMENTI SOCIETARI E' DISPONIBILE UNA GUIDA INTERATTIVA SUL LINK https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sari

MANUALE PER IL DEPOSITO BILANCI

L'Unioncamere mette a disposizione di tutte le camere di commercio il Manuale per il deposito dei bilanci, aggiornato con le ultime novità introdotte dalla normativa più recente, in particolare la previsione dell’obbligo di depositare anche le tabelle della Nota Integrativa in formato elettronico elaborabile (xbrl).
Il Manuale è approvato dall’Osservatorio composto dai rappresentanti del sistema camerale e da quelli del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Decreto interministeriale per il finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) – anno 2023
Il Decreto interministeriale emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze riguarda il finanziamento per l'anno 2024 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Per l'anno 2024, le voci 2.1.) e 2.2.), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2012, sono maggiorate di € 2,40.
Il decreto si applica con effetti dal 1° gennaio 2024.

 

 

SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - ATTIVITA' REGOLAMENTATE

Le attività regolamentate sono disciplinate da specifiche norme, che ne subordinano l'esercizio al possesso di particolari requisiti morali e tecnico-professionali e che prevedono la presentazione di una denuncia di inizio attività alla Camera di commercio (Registro delle Imprese o Commissione Provinciale per l'Artigianato).
Rientrano nelle attività regolamentate le imprese di:
- Installazione impianti
- Autoriparazione
- Pulizia
- Facchinaggio
- Commercio Ingrosso
- Agente e rappresentante di commercio
- Agente di affari in mediazione

La modulistica è scaricabile in fondo a questa pagina

Tassa di concessione governativa: non è più dovuta per iniziare una attività di commercio ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente di commercio, mediatore.
La Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha stabilito che la tassa di concessione governativa di cui all'art. 22, punto 8, della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 (pari a € 168,00) NON è dovuta in caso di presentazione al registro delle imprese di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente di commercio, agente affari in mediazione e spedizioniere, perché il presupposto per il suo pagamento non sorge quando dalla segnalazione di inizio attività (SCIA) stessa non scaturisca alcuna iscrizione in un albo elenco o registro che risulti abilitante per l'esercizio dell'attività.

La Camera di commercio di Caltanissetta recepisce quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate e non richiede più il versamento della tassa per l'inizio delle attività elencate sopra.


Altri siti internet

www.impresa.gov.it

I MODULI REGISTRO IMPRESE SONO SCARICABILI QUI IN BASSO

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    MODULO RICHIESTA PER ISTRUTTORIA ANTICIPATA DI PRATICA TELEMATICA

CLICCATE QUI PER SCARICARE IL MODULO

 

 


Uffici amministrativi

Corso Vittorio Emanuele, 38
93100 CALTANISSETTA
Tel:+39 0934530672
segreteria.generale@cl.camcom.it 

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