DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5

Definizione  dei  procedimenti  in materia di diritto societario e di
intermediazione   finanziaria,   nonche'   in   materia   bancaria  e
creditizia,  in  attuazione  dell'articolo  12  della legge 3 ottobre
2001, n. 366.
 
 Vigente al: 6-2-2014  
 

Titolo I
NUOVE NORME DI PROCEDURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;

Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;

Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Titolo II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I
del procedimento di primo grado
davanti al tribunale in composizione collegiale

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Capo II
del procedimento di primo grado davanti
al tribunale in composizione monocratica

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Capo III
del procedimento sommario di cognizione

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Capo IV
del procedimento in grado di appello

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Titolo III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Titolo IV
DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I
disposizioni generali

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Capo II
del procedimento
Sezione I
Del procedimento in confronto di una parte sola

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Sezione II
Del procedimento in confronto di piu' parti

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Titolo V
DELL'ARBITRATO

Art. 34

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie


1. Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina e' richiesta ((al presidente del tribunale)) del luogo in cui la societa' ha la sede legale.

3. La clausola e' vincolante per la societa' e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 35

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale


1. La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonche' l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice e' ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo e' sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'.

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

(( 5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. ))

Art. 36

Decisione secondo diritto


1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a

decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un

arbitrato internazionale.

Art. 37

Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa'


1. Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e

delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della societa'.

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia

reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' (( dagli stessi stabilite. ))

3. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto

o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 puo' dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile

a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Titolo VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28))

Art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28))

Art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28))

Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Disciplina transitoria


1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).

2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6.

Art. 42

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 43

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli