DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581

  Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese  di  cui
all'art. 2188 del codice civile.
 
 Vigente al: 6-2-2014  
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne la denominazione del giudice delegato alla vigilanza del registro, atteso che la denominazione di giudice del registro, utilizzata nel testo del regolamento, e' la medesima utilizzata dal codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

a) "Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese;

e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico;

f) ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)).

g) ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)).

h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e

amministrative.

Art. 2.

Compiti dell'ufficio

1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in

particolare:

a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle

norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonche' alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

b) ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO

L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.))

c) ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO

L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.))

d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via

telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti. Il costo delle copie non puo' eccedere il costo amministrativo;

e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle

scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.

2. L'ufficio provvede, altresi', sotto la vigilanza del Ministero

dell'industria, alla tenuta del REA, nonche' al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.

Art. 3.

Responsabili dei procedimenti

1. Il conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 4.

Giudice del registro

1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro e'

comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.

2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la

vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 580, e' esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.

3. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di

piu' camere di commercio, la vigilanza e' esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Art. 5.

Strumenti

1. L'ufficio tiene:

a) il protocollo;

b) il registro delle imprese;

c) l'archivio degli atti e dei documenti.

2. ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE

DEL PRESENTE COMMA)).

Art. 6.

Protocollo

1. Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine

cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore compreso il codice fiscale, nonche' dell'oggetto. Numero progressivo e data di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo e' annuale.

Art. 7.

Registro delle imprese

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato

con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali.

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;

2) le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile;

3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le

societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;

4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto

legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale

un'attivita' commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;

6) le societa' che sono soggette alla legge italiana ai sensi

dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice

civile;

8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;

9) le societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge.

3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).

4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).

5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture

contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.

6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).

Art. 8.

Archivio degli atti e dei documenti

1. Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o

annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.

2. La conformita' all'originale dell'immagine archiviata e'

attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.

Art. 9.

Repertorio delle notizie economiche e amministrative

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n.

580, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la

cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel

territorio nazionale unita' locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le

quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora

non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto

delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.

Art. 10.

Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA

1. Il richiedente deve presentare la denunzia con la data e la

sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.

2. Le unita' locali di cui all'art. 29 del decreto-legge 28

febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle unita' locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione e' la sede principale dell'impresa.

3. L'unita' locale operante all'estero deve essere denunciata

dall'imprenditore all'ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione e' la sede principale dell'impresa.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
Capo I
PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 11.

Procedimento di iscrizione su domanda

1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese,

il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.

2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza

stabile e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata all'ufficio del luogo ove e' la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.

3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti e dai

documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.

4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con

sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.

5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.

6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;

b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda;

c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede

l'iscrizione a quello previsto dalla legge;

d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la

presentazione;

e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per

l'iscrizione.

7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si

applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque entro il

termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.

9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono

altresi' indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.

10. In caso di trasferimento della proprieta' o del godimento

dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.

11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il richiedente

a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al

richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.

13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto

del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5,

del presente regolamento, l'ufficio, con modalita' da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

Art. 12.

Procedimento di iscrizione degli enti pubblici

1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere

presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa e deve indicare:

a) la denominazione dell'ente;

b) la sede legale dell'ente;

c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attivita'

di impresa;

d) l'oggetto dell'attivita' commerciale, con la specificazione

che l'attivita' commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale;

e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza

dell'ente;

f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti

e di quello di controllo.

2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).

3. Se l'ente pubblico non e' costituito con atto avente forza di

legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della quale la domanda deve indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere e' depositato in copia autentica.

4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni

relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attivita' d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano.

5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del

presente regolamento.

6. L'ente pubblico che assume la forma di societa' e' soggetto alle

norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di societa' prescelto.

Art. 13.

Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale

1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese e'

presentata all'ufficio dopo che e' diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.

2. L'omologazione e' richiesta con ricorso presentato, a norma

degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.

3. La domanda di iscrizione e' accompagnata da una copia autentica

del decreto con il quale e' ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.

4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;

b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda;

c) la regolarita' formale di tutti i documenti dei quali e'

prescritta la presentazione.

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 14.

Procedimento di deposito

1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente

presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.

2. Il numero e la data del protocollo, nonche' i dati previsti

dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda.

3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).

4. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile, il

richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.

6. L'ufficio accerta:

a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda, se la

stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge;

b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda;

c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito,

all'atto per il quale il deposito e' prescritto dalla legge;

d) la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge.

7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui al

comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonche' alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito.

8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile se il

bilancio e' spedito per posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi 3 e 11, del

presente regolamento.

10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189,

terzo comma, e 2192 del codice civile.

Art. 15.

Domanda inoltrata a mezzo posta

1. Le domande possono essere inviate a mezzo di plico raccomandato.

Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio comunica all'interessato il numero di protocollo e i dati di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale termine e' elevato a trenta giorni nel caso di deposito di bilanci di societa' a norma dell'art. 2435 del codice civile.

Art. 16.

Procedimento di iscrizione d'ufficio

1. Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta nei termini

di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.

2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione,

questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.

3. Contro il decreto, l'imprenditore puo', entro quindici giorni

dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.

4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel

termine, e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

Art. 17.

Procedimento di cancellazione d'ufficio

1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi

dell'art. 2191 del codice civile, e' proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.

2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il

decreto del giudice del registro non gravato da ricorso e' comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

Capo II
PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
NELLE SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 18.

Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali

1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle

imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso.

2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve

comprendere le seguenti indicazioni:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la

cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore;

b) la ditta;

c) l'attivita' dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa

commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni;

d) la sede dell'impresa.

3. L'imprenditore individuale deve richiedere l'iscrizione delle

modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attivita' della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

4. La domanda di iscrizione delle societa' semplici e' presentata

dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la

cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa';

c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della

societa';

d) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;

e) l'oggetto sociale;

f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;

g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;

h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e

la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

i) la durata della societa'.

5. Gli amministratori della societa' semplice devono richiedere

l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della societa' con l'indicazione delle generalita' degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e dallo scioglimento.

6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di

modificazione o di cancellazione della societa' semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.

7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in quanto non

derogato dalle disposizioni precedenti.

Art. 19.

Annotazione di impresa artigiana

1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione,

e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate (( entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato.)) L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.

TITOLO IV
COORDINAMENTO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE CON ((...)) IL REA

Art. 20.

Presentazione delle domande

1. La domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle

imprese e nel REA e' unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro.

2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).

3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).

Art. 21.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 ))

Art. 22.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 ))

TITOLO V
SERVIZI ALL'UTENZA

Art. 23.

Visure del registro, degli atti e dei documenti

1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti

e dei documenti sono pubblici.

2. La consultazione e' effettuata sui terminali degli elaboratori

elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza valore di certificazione".

Art. 24.

Certificazioni e copie

1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della

legge n. 580 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.

2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con

modalita' informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non puo' eccedere il costo amministrativo.

3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con

tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestivita' della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio puo' avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro.

4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei

bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.

5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al

registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.

6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni

speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.

(( 7. La certificazione delle societa' semplici esercenti attivita'

agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica. ))

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Inizio dell'attivita' dell'ufficio del registro delle imprese

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia

a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell'art. 26 del presente regolamento.

2. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non

e' intervenuta la nomina del conservatore, tale funzione e' esercitata, sino alla nomina, dal segretario generale della camera di commercio.

Art. 26.

Trasmissione di atti e registri

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i

registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio.

2. La consegna materiale dei registri e degli atti deve essere

completata entro il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate dal Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che possono prevedere modalita' differenziate in relazione a specifiche situazioni locali. In tale periodo il personale del tribunale provvede alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il personale dell'ufficio secondo le predette direttive.

3. Il trasferimento dei fascicoli, accompagnato dal relativo

elenco, deve avvenire secondo le modalita' indicate dalle direttive di cui al comma 2.

4. L'ufficio procede gradualmente alla eliminazione delle

duplicazioni degli atti conservati nei fascicoli del registro delle societa' e del registro delle ditte.

5. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio

puo' richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti gia' iscritti nei registri della cancelleria del tribunale, copia degli atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.

Art. 27.

Norme transitorie per l'iscrizione delle societa' dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico

1. Tutti i soggetti e i relativi atti gia' iscritti nel registro

delle societa', dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle societa', con l'indicazione del relativo tribunale di origine. A tal fine possono essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi atti riportino gli estremi dell'iscrizione nel registro delle societa'.

2. Ai soggetti, iscritti alla data di entrata in vigore del

presente regolamento, sia nel registro delle societa' che nel registro delle ditte, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione di un atto nel registro delle imprese, l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati memorizzati nel registro delle imprese. Il soggetto che riscontri delle inesattezze deve comunicare entro sessanta giorni i dati aggiornati, allegando fotocopia degli atti relativi.

3. Per le certificazioni inerenti agli atti gia' depositati o

iscritti nel registro delle societa', l'ufficio puo' utilizzare gli atti depositati presso il registro delle ditte che riportino gli estremi del deposito e l'iscrizione nel registro delle societa'. Ove il soggetto o l'atto non sia iscritto nel registro delle ditte l'ufficio rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 28.

(( (Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali) )).

(( 1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle

ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1 settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11, utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del Ministro. L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accertata omissione, l'ufficio procede all'iscrizione a norma dell'art. 16, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a

norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, richiedono l'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione recante i dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonche' le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La mancata ricezione della comunicazione non esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione.

3. L'ufficio provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui al

comma 2 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l'ufficio provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle

sezioni speciali, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.

5. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione

d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993.

6. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli

imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte. ))

Art. 29.

Norme transitorie per le societa' non iscritte nel registro delle societa'

1. Le societa' costituite con atto registrato, iscritte o annotate

nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle societa' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.

Art. 30.

(( (Norme transitorie per l'iscrizione delle societa' semplici) )).

((1. Le societa' semplici esistenti alla data di entrata in vigore

del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996. ))

Art. 30-bis

(( (Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici) )).

((1. Gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile

esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996. ))

Art. 31.

Norme transitorie per l'archivio informatico

1. Le camere di commercio provvedono, entro il 26 gennaio 1997,

all'archiviazione secondo tecniche informatiche degli atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma dell'art. 8, comma 11, della legge n. 580, in conformita' dell'art. 8 del presente regolamento. E' facolta' delle camere di commercio provvedere all'archiviazione secondo tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data.

2. Fino alla attuazione dell'archivio informatico, funziona

l'archivio cartaceo con la conservazione di tutti i documenti presentati per il deposito o per l'iscrizione o per l'annotazione nel registro delle imprese e non si applicano le norme del presente regolamento relative all'archivio informatico. In tale periodo, chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonche' gli atti inseriti nei fascicoli deve farne richiesta al conservatore del registro delle imprese. La consultazione ha luogo alla presenza del personale addetto al servizio.

3. Fino all'attuazione dell'archivio informatico, l'ufficio estrae

dall'archivio cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Il relativo costo non puo' eccedere il costo amministrativo.

Art. 32.

Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, e'

attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto

dell'interconnessione, le relative modalita' e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e, ad interim, Ministro di

grazia e giustizia

CLO', Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e del

commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1996

Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 6