CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA
CALTANISSETTA
Ufficio Brevetti e
Marchi
]PAGINA INIZIALE BREVETTI E MARCHI
CALTANISSETTA
Corso Vittorio Emanuele, 38 - C.A.P.93100
Tel.0934530623 - 0934530641
Fax 0934530641 - 0934653111
E-Mail patlibsicilia@cl.camcom.it
(Deposito di una pratica in formato cartaceo)
AVVERTENZE: -
Prima di procedere alla preparazione
della documentazione da presentare, è necessario che nel vostro personal
computer sia installato anche il programma Adobe Reader scaricabile
gratuitamente Adobe Reader http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html -
Tutta
la documentazione da presentare deve
essere prodotta in formato cartaceo, a mezzo macchina da scrivere o
elaboratore elettronico, leggibile anche da apparecchiature di scansione. |
ISTRUZIONI OPERATIVE
COME SI PREPARA LA PRATICA CARTACEA
DA PRESENTARE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO
COSA FARE e COME FARE
MODULO RICHIEDENTE |
DOMANDA DI CONCESSIONE SULL'APPOSITO MODULO RICHIEDENTE, da compilare usando la tastiera(pdf editabile), in UNA COPIA
(Pagine 1,2 e 3). Se gli spazi del
MODULO RICHIEDENTE non risultano sufficienti si devono utlizzare
uno o più fogli FOGLIO AGGIUNTIVO DISPOSIZIONI PARTICOLARILa domanda (MODULO RICHIEDENTE) e
l’eventuale FOGLIO AGGIUNTIVO non possono essere modificati nella loro
configurazione originale e debbono essere compilati e stampati,
mantenendo le stesse dimensioni e gli stessi margini, su fogli di carta
formato A4. La domanda (MODULO
RICHIEDENTE) e l’eventuale FOGLIO AGGIUNTIVO, la DESCRIZIONE e le
RIVENDICAZIONI debbono essere firmati dal richiedente, nell’appositi spazi
indicati. La domanda può essere depositata a mano presso la CAMERA DI COMMERCIO-
Ufficio brevetti dall’interessato direttamente o tramite una persona munita
di delega scritta come da FAC-SIMILE
DELEGA. La persona eventualmente delegata
dovrà presentarsi presso l'Ufficio ricevente munita di apposita delega in
carta semplice, con firma del richiedente non autenticata. Il deposito della domanda richiede un
tempo medio di quarantacinque minuti, per il controllo e la registrazione
informatica dei documenti e per l’apposizione delle firme da parte del richiedente
(o delegato) e del funzionario della Camera di Commercio, in reciproca
presenza. |
RIASSUNTO |
RIASSUNTO RIASSUNTO, da compilare usando la tastiera,
in UNA COPIA , il riassunto consiste in una breve descrizione
dell’oggetto che si vuole brevettare, senza scendere nei particolari che
vanno inseriti nella DESCRIZIONE (vedasi sotto). Il RIASSUNTO deve essere scritto a macchina o
videoscrittura, su fogli Formato A4, su una sola facciata, lasciando i margini superiore, inferiore, destro e sinistro di cm.
2,5. Il disegno da inserire (eventualmente) deve essere l’immagine rapppresentativa dell’oggetto, senza frazionarlo nei suoi
minimi particolari che vanno evidenziati negli appositi DISEGNI (vedasi
sotto) |
DESCRIZIONE |
DESCRIZIONE dell’oggetto
che si vuole brevettare, da compilare usando la tastiera,
in UNA COPIA e formata da una o più pagine, secondo le esigenze, come
da FAC-SIMILE
DESCRIZIONE, scritta a
macchina o videoscrittura, su fogli
Formato A4, al massimo 25 righe di scrittura per pagina,
lasciando all’incirca
gli stessi margini di un foglio uso bollo |
RIVENDICAZIONI |
RIVENDICAZIONI
delle caratteristiche dell’oggetto che si vuole brevettare, da compilare usando la tastiera,
in UNA COPIA e formata da una o più pagine, secondo le esigenze, come
da FAC-SIMILE RIVENDICAZIONI scritte a macchina o videoscrittura, su
fogli Formato A4, al massimo 25 righe di scrittura per pagina, lasciando all’incirca gli stessi
margini di un foglio uso bollo |
DISEGNI |
?DISEGNI, in UNA COPIA e formata da una o più pagine, secondo le esigenze,
tracciati a penna nera, su fogli bianchi Formato A4, lasciando, per ciascun lato, un margine di
due centimetri, come da ESEMPIO; |
DESIGNAZIONE DELL’INVENTORE (non obbligatoria) |
DESIGNAZIONE DELL'INVENTORE (NON OBBLIGATORIA
- da produrre solo nel caso in cui
oltre al richiedente vi siano altre persone che hanno partecipato allo studio
del trovato che si vuole brevettare), in una copia, come da FAC-SIMILE DESIGNAZIONE scritta a macchina o videoscrittura, su
fogli Formato A4, al massimo 25 righi di scrittura per pagina, lasciando
all’incirca gli stessi margini di un foglio uso bollo. Trattasi di un atto
con il quale il richiedente dichiara le generalità dell’inventore effettivo che
viene così designato Questo documento è soggetto all’imposta di bollo di Euro 16,00 (una marca
da bollo) |
DIRITTI DI DEPOSITO |
I DIRITTI DI DEPOSITO VANNO
PAGATI SUBITO DOPO IL DEPOSITO, TRAMITE APPOSITO MODELLO F24 IMPORTI PREVISTI: Per il primo quinquennio di vita del brevetto = Euro
120,00 ------------------------------- DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO OLTRE IL QUINTO ANNO (comunque
dopo il rilascio del brevetto) -
Secondo quinquennio di vita del brevetto = Euro 500,00 |
DIRITTI DI SEGRETERIA |
ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, euro 40,00 sul
c.c.p.n.00243931 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, - utilizzando un
normale bollettino postale In alternativa, si può effettuare il versamento direttamente
tramite POS (con carta di credito o carta bancomat) presso la Camera di Commercio |
ORARIO PER LA PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Per motivi
organizzativi, è OBBLIGATORIO fissare un appuntamento Chiamando il numero telefonico 0934530623 |
FUNZIONARIO
RESPONSABILE : Sig.Giovanni SAVARINO |
(CODICE DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE –
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30)
Che cosa è un'invenzione
L'invenzione è una
soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata
ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un
procedimento.
Che cosa sono i disegni o modelli
Per disegno o
modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale
risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei colori, dei
contorni, della forma, della stuttura superficiale
e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Che cosa è una nuova varietà vegetale
La nuova varietà
vegetale è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già
esistenti.
Che cosa è una topografia di prodotto a
semiconduttori
La topografia di
prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o
codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si
compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce
in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio
qualsiasi della sua fabbricazione.
Requisiti per la brevettabilità
I requisiti per
ottenere un brevetto d'invenzione sono:
* novità: il trovato non deve essere già
compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto
ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima
della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta
od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
* attività inventiva: il trovato non deve
risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta
del ramo; tale requisito è sostituito, nella caso di modello di utilità, dalla
"particolare efficacia o comodità di applicazione";
* applicazione industriale: il trovato deve
poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
·
liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine
pubblico e al buon costume.
Al fine di agevolare la verifica del requisito della
novità, è possibile effettuare apposita ricerca rivolgendosi ad uno dei Centri
di Informazione esistenti in tutto il territorio nazionale. In Sicilia vi è il Centro di
Informazione Brevettuale PATLIB
SICILIA
di Caltanissetta il quale dispone del collegamento alla banca dati nazionale
dei Brevetti ed è in grado di estendere la ricerca anche a livello Europeo e
Internazionale.
Non sono peraltro considerate invenzioni:
- le scoperte, le
teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico,
terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i
principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività
commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni
di informazioni;
- le razze animali
e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a
meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti
mediante questi procedimenti.
Titolarità del brevetto
Il diritto al
brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi
causa.
Se la realizzazione
dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui
l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo
retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre
all'autore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore;
se peraltro pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è
l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto anche ad un equo
premio; se il trovato sia stato realizzato da un lavoratore dipendente nel
settore di attività dell'azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti,
il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione.
Come si ottiene
Ogni domanda per
invenzione o modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è
sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90
giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per
verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di
rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui,
trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda
diventa visibile.
Gli aventi diritto
residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente
all'estero alcuna domanda di brevetto senza l'autorizzazione dell'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, che deve acquisire il parere dell'autorità
militare, né prima che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di
90 giorni dal deposito italiano.
Il richiedente può
presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che, nel
caso di invenzioni e modelli di utilità, deve essere scelto tra i consulenti in
proprietà intellettuale, iscritti in apposito albo professionale tenuto
dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei
rispettivi albi.
I richiedenti
residenti all'estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante,
devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della
corrispondenza.
La legge consente a
chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare
contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel
caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.
Le domande vengono
esaminate dall'Ufficio secondo l'ordine cronologico al quale si può derogare
solo in caso di vertenza giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa
iscrizione in ruolo.
L'Ufficio effettua
un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità) al quale può
seguire il rilascio del brevetto o una richiesta
interlocutoria, cui
l'interessato deve rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi.
Al termine della
fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto.
Avverso
quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro
il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento.
La Commissione dei
Ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio, prevista dall'art. 71 del R.D.
1127 del 29 giugno 1939, è un organo di giurisdizione speciale al quale si applicano
le norme del diritto processuale civile.
Tale Commissione,
nominata con decreto del Ministro delle Attività Produttive, è composta di
cinque membri: tre scelti tra i magistrati, di grado non inferiore a quello di
consigliere di appello, di cui uno con funzioni di Presidente, e due tra i
professori universitari di materie giuridiche.
La Commissione
decide i ricorsi con sentenze contro le quali è possibile proporre appello alla
Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità.
Possibilità di rivendicare una priorità
Chiunque abbia
depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione
di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato aderente,
ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione
della prima domanda.
La rivendicazione
della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di brevetto o al
massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i dodici mesi dalla
data di priorità rivendicata.
Essa deve contenere
le indicazioni relative agli estremi del primo deposito e la relativa
documentazione, accompagnata da una traduzione in lingua italiana; tale
documentazione, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione della
priorità, deve essere trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda.
Nullità e decadenza del brevetto
Il brevetto è nullo
se:
* è privo dei requisiti richiesti;
* rientra in una delle fattispecie
espressamente escluse dalla brevettabilità;
* la descrizione non è sufficientemente
chiara e completa;
* l'oggetto si estende oltre il contenuto
della domanda iniziale;
* il titolare non aveva diritto ad
ottenerlo.
Il brevetto decade
se:
* non vengono corrisposte le tasse entro i
termini;
* il trovato non viene attuato, o viene
attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla
concessione della prima licenza obbligatoria.
Come si brevetta una varietà vegetale
La domanda di
brevetto per nuova varietà vegetale deve essere depositata esclusivamente alla
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma – Ufficio
Brevetti - direttamente o a mezzo del servizio postale o con altro idoneo
mezzo.
Essa deve
contenere:
* la denominazione che il richiedente
intende dare alla varietà vegetale, conforme alle prescrizioni di legge;
* ogni elemento utile ai fini dell'esame
della domanda, oltre agli altri documenti previsti per ogni tipo di invenzione;
La documentazione è accessibile al pubblico
dopo 90 giorni dal deposito della domanda; chiunque ne abbia interesse può
formulare osservazioni che vengono inoltrate al richiedente per eventuali
controdeduzioni.
Trascorsi sei mesi
dal deposito, o comunque quando la domanda è in regola, ne viene trasmessa
copia completa al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che
ha l'incarico di far effettuare gli accertamenti tecnici in merito ai requisiti
di brevettabilità previsti dalla legge.
L'esito di tali accertamenti
viene sottoposto al parere di una Commissione interministeriale che esprime
parere vincolante in ordine al rilascio o al rifiuto del brevetto.
Come si registra una topografia di prodotto a
semiconduttori
Per "prodotto
a semiconduttori" si intende un prodotto finito o intermedio:
* consistente in un insieme di materiali che
comprende uno strato di materiale semiconduttore;
* che contiene uno o più strati composti di
materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;
* destinato a svolgere, esclusivamente o
insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
Per
"topografia" di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di
disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema
tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori,
nella quale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una
superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua
fabbricazione.
Possono costituire
oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo
intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari
nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.
Possono costituire
oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione
di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di
cui sopra.
La tutela concessa
alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti,
processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle
topografie stesse.
Per ottenere la
registrazione di una topografia di prodotto a semiconduttori è necessario
corredare la domanda con:
* i disegni e una documentazione che
consenta l'identificazione della topografia;
* una dichiarazione attestante la data
eventuale del primo atto di sfruttamento commerciale;
* la ricevuta di versamento delle tasse
d'esame.
La documentazione
relativa a tali istanze diventa pubblica dal giorno della registrazione a meno
che il titolare non ne chieda il differimento fino al primo sfruttamento
commerciale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla
registrazione.
Che cosa è un certificato di protezione
complementare e come si ottiene
Il certificato di
protezione complementare è il titolo in forza del quale si prolunga la durata
dell'esclusiva brevettuale limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario
ottenuto dal brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la
data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio
del prodotto.
Esso ha una
validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al periodo
compreso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto detratti 5 anni, ma comunque non può
avere durata superiore a 5 anni.
Le relative istanze
devono essere inviate esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
entro e non oltre sei mesi dalla data del primo decreto di autorizzazione
all'immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una data antecedente
la concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi dalla concessione.
All'istanza devono
essere allegate:
* copia del
brevetto cui si fa riferimento con la dichiarazione del richiedente che esso è
ancora in vigore;
* copia del decreto del Ministero della
Salute di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco o del
fitosanitario;
* ricevuta del versamento della tassa
prescritta.
Qualora la prima
autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato dell'Unione Europea,
oltre alla copia del decreto italiano occorre consegnare anche la copia della
Gazzetta Ufficiale di tale Stato in cui è stata pubblicata la suddetta
autorizzazione.
Tasse di concessione governativa
I residenti
all'estero possono provvedere al suddetto pagamento mediante vaglia postale
internazionale intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Per quanto concerne
le invenzioni, all'atto della domanda devono essere pagate le tasse relative
alla domanda stessa ed alle prime tre annualità; le successive annualità, fino
al momento del rilascio del brevetto, dovranno essere corrisposte entro 4 mesi
dalla data di tale rilascio; le successive tasse annuali dovranno essere
corrisposte in anticipo entro il mese corrispondente a quello in cui è stata
depositata la domanda.
Trascorsi i termini
sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con
l'applicazione di una soprattassa.
Gli attestati di
versamento di volta in volta effettuati dovranno essere presentati ad una
Camera di Commercio oppure inviati direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, Ufficio G5, via Molise, 19 - 00187 Roma