SCIA - ATTIVITÀ REGOLAMENTATE
Attività regolamentate e SCIA
Le attività regolamentate sono disciplinate da specifiche norme, che ne subordinano l'esercizio al possesso di particolari requisiti morali e tecnico-professionali e che prevedono la presentazione di una denuncia di inizio attività alla Camera di commercio (Registro delle Imprese o Commissione Provinciale per l'Artigianato).
Rientrano nelle attività regolamentate le imprese di:
- Autoriparazione
- Pulizia
- Installazione impianti
- Facchinaggio
- Commercio Ingrosso
- Agente e rappresentante di commercio
- Agente di affari in mediazione
Per la modulistica, vedasi in fondo pagina.
AVVISO IMPORTANTE!
MECCATRONICA
Prorogato al 5 gennaio 2024 il termine per l'adeguamento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di Meccatronica.
Slitta di un anno il termine per l'adeguamento dei requisiti professionali dei meccatronici: lo prevede il Decreto Legge 198/2022 ( Decreto Milleproroghe), convertito con Legge n. 14/2023 del 24 febbraio.
Le imprese di autoriparazione abilitate per le sezioni di meccanica-motoristica o elettrauto avranno, dunque, tempo fino al 4 gennaio 2024 per la riqualificazione alla nuova sezione della “meccatronica”, dimostrando il possesso, da parte delle persone preposte alla gestione tecnica, dei requisiti abilitanti previsti per legge, tramite la frequenza di corsi integrativi di formazione regionale (della durata di 40 ore).
Il conservatore del Registro delle Imprese
Dott. Giuseppe Cassisa
AUTORIPARAZIONE
Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992 (disciplina degli autoriparatori) introducendo la nuova sezione della meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto.
La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018. Con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - è stata modificata la legge n. 224/2012 prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023
Si evidenzia che, entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all’esercizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, qualora non possano dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per entrambe le soppresse sezioni della legge n.122/1992, devono frequentare un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione che consente l'estensione dell'abilitazione alla parte mancante.
In mancanza di tale regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa - quindi dal 4 gennaio 2023 - il responsabile tecnico che non abbia provveduto a tale estensione della abilitazione alla meccatronica non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA GUIDA
La Legge n. 224/2012 ha previsto per la persona preposta alla gestione tecnica della sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto che ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 - quindi nata entro il 4 gennaio 1958 - che possa proseguire tali attività - senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
L'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992 è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).
Gli autoriparatori che devono ottenere l'abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.
E' richiesta l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita "MECCATRONICA".
Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:
- meccatronica;
- carrozzeria;
- gommista.
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto.
Requisiti per lo svolgimento dell’attività
L'esercizio dell'attività di autoriparazione presuppone la designazione del responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992.
Requisiti personali
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere i seguenti requisiti personali:
- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.
Requisiti tecnico professionali
Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (essere titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- Laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Laurea in Fisica e Ingegneria chimica)
- Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Diploma di maturità professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - Diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - Diploma di Perito Industriale Meccanico)
- Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Iter
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica, al Registro Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
MODULISTICA DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA PRATICA TELEMATICA DI ISCRIZIONE
PULIZIA
L’attività di pulizia di cui al D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R. n. 558/99 artt. 7 e 8, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
Devono ottenere l'abilitazione le imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono le attività di pulizia distinte e definite all’art. 1 comma 1 del D.M. Industria n. 274/97 come segue:
- pulizia - complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
- disinfezione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
- disinfestazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate
- derattizzazione - complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
- sanificazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata.
Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007, l'esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.
Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
- iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d’opera
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.
Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
- assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione).
I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Esclusivamente ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia con un periodo di esercizio attività nel settore pulizia non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione nelle seguenti fasce di classificazione di volume d'affari al netto di I.V.A. realizzato mediamente nell'ultimo triennio o, nel minor periodo di attività, in un periodo non inferiore a due anni:
a) fino a € 51.646
b) fino a € 206.583
c) fino a € 361.520
d) fino a € 516.457
e) fino a € 1.032.914
f) fino a € 2.065.828
g) fino a € 4.131.655
h) fino a € 6.197.483
i) fino a € 8.263.310
l) oltre € 8.263.310
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.
Nel caso di prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987.
GUIDA ATTRIBUZIONE FASCIA DI CLASSIFICAZIONE PER LE IMPRESE DI PULIZIA
Allegato A - Servizi pulizia - formato pdf
Allegato A - Servizi pulizia - formato word
Allegato B - Attestato committente - formato pdf
Allegato B - Attestato committente - formato word
ITER PER ISCRIZIONE
Imprese individuali o società
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.
In assenza di istanza di inserimento in fascia di classificazione, il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
MODULISTICA DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA PRATICA TELEMATICA DI ISCRIZIONE
IMPIANTISTICA
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici ha comportato sostanziali modifiche alla disciplina del settore precedentemente regolato dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.
Ambito di applicazione
Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA GUIDA
Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Requisiti tecnico professionali
Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
- Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.
Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, utile al fine dello svolgimento dell’attività
- Diploma di tecnico superiore Area 1 – Efficienza energetica conseguito presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS)
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
- Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni continuativi.
Requisiti di onorabilità
La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Responsabile tecnico in “esclusiva”
L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun'altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell'ambito di più imprese.
Procedimento
Le imprese individuali o le società devono presentare il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
Dichiarazione di conformità
Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n.° 37/2008, al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente una “dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati nel rispetto delle norme dettate dall’art. 6 del decreto. Tale dichiarazione dovrà essere redatta in basa all’apposito modello di cui all’Allegato I del D.M. n.° 37/2008
Avvertenza per i committenti
Il committente dei lavori o il proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti previsti dal Decreto n. 37/2008 ad imprese abilitate, iscritte nel Registro delle Imprese.
Pareri del Ministero dello Sviluppo Economico
MODULISTICA DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA PRATICA TELEMATICA DI ISCRIZIONE
FACCHINAGGIO
L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.
Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio
Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
I requisiti di capacità economico-finanziaria sono:
- comprovata affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte, attestata da istituto bancario
- inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative
- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
I requisiti di onorabilità sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007 (convertito con Legge n. 40 del 02.04.2007), l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto.
Dal 02.04.2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02.04.2007 di conversione del D.L. n. 7/2007, inoltre l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente.
La Camera di Commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro
b) da 2,5 a 10 milioni di euro
c) superiore a 10 milioni di euro
L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.
All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.
La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello.
In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Iter
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi da:
- attestazioni bancarie
- elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione e operative da meno di due anni.
Avvertenze per i committenti:
I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese pena il pagamento di una sanzione amministrativa.
MODULISTICA DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA PRATICA TELEMATICA DI ISCRIZIONE
COMMERCIO ALL'INGROSSO
L’attività di commercio è regolamentata dal D. Lgs. 114/98 e successive modifiche: può assumere la forma di commercio all’ingrosso o di commercio al dettaglio.
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Il commercio all’ingrosso, alimentare e non alimentare, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs. 59/2010 (modificato dall’art. 8 del D.lgs. 147/2012).
Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all’ingrosso settore alimentare (art.9, comma 3) ed il divieto di esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (art.8, comma 2 lett.c).
I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati:
- imprese individuali: il titolare
- società in nome collettivo: tutti i soci
- società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari
- società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione
- società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia
- soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
- consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.
Dal 1/7/2017, data di entrata in vigore del Dlgs 25/11/2016 n.222, per l'attività di commercio ingrosso occorre presentare SCIA UNICA al SUAP.
MODULISTICA DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA PRATICA TELEMATICA DI ISCRIZIONE
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
E’ “agente di commercio” colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
E' "rappresentante di commercio" colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Dal 08/05/2010, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 (“attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”) che, all'art. 74, ha soppresso il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (fermo restando i requisiti specifici richiesti dalla normativa di riferimento) l'attività di agente e rappresentante di commercio è subordinata alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Registro Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene svolta l'attività con una pratica di “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” corredata dalla modulistica, dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
Il D.M. 26/10/2011, emanato in attuazione dell’art. 74 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 ed entrato in vigore il 12/05/2012, nel disciplinare le modalità di trasferimento dei dati del soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio nel Registro Imprese e nel REA ha previsto specifici adempimenti (di aggiornamento - conferma), da effettuarsi entro il 30/09/2013 (termine prorogato con D.M. del 23/04/2013), a carico
- delle imprese che al 12/05/2012 risultavano essere iscritte nel soppresso Ruolo ed esercenti l’attività di agente e rappresentante di commercio;
- delle persone fisiche che al 12/05/2013 risultavano essere iscritte nel soppresso Ruolo che non svolgevano l’attività presso alcuna impresa.
Il decorso del termine previsto (30/09/2013) comporta, per le imprese attive, l’inibizione alla continuazione dell’attività e, per le persone fisiche la decadenza dalla possibilità di iscrizione abilitante nella apposita sezione del REA.
Requisiti morali
- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non essere stato sottoposto a provvedimenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ovvero che non sussistano le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67.
Tale requisito deve essere posseduto dai soggetti analiticamente indicati dall’art. 85 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (vedi tabella) e deve essere autocertificato utilizzando questo modello.
Requisiti professionali
- diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale (vedi tabella);
- aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio istituito o riconosciuto dalla Regione;
- diploma di laurea (anche diplomi di qualifica triennali) in materie commerciali o giuridiche (vedi tabella);
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite nel settore commercio (inquadramento CCNL settore commercio ai livelli I° e II° - CCNL settore industria ai livelli VI° e VII°);
- di essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni di intermediazione finanziaria presso una società operante nel settore finanziario, creditizio e fiduciario;
- di essere stato titolare o legale rappresentante, per almeno due anni negli ultimi cinque, di un’impresa commerciale (commercio all’ingrosso, al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande) o di un’impresa artigiana di produzione e relativa vendita di beni e servizi;
di essere stato delegato per almeno due anni negli ultimi cinque di un esercizio per l’attività di somministrazione;
di essere o essere stato coadiuvante per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni direttive e organizzative di un’’impresa commerciale;
titolo di studio o esperienza professionale conseguito/maturata all’estero purché riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. n. 206/2007)
iscrizione nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (requisito valido fino al 12/05/2017);
iscrizione nell’apposita sezione del REA come soggetto “inattivo”.
I requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di Agenti e Rappresentanti di Commercio devono essere posseduti:
- per l’impresa individuale: dal titolare, dagli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa;
- per le società: da tutti i legali rappresentanti della società, dagli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
Incompatibilità
L'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile:
- con attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privato o pubblici, ad eccezione del dipendente pubblico in regime di part-time non superiore al 50%;
- con l'iscrizione nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione o lo svolgimento dell'attività di mediazione;
- con l’esercizio dell’attività di Agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.
MODULISTICA DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA PRATICA TELEMATICA DI ISCRIZIONE
SCIA AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO
AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
Premessa
Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, con il quale è stata recepita la direttiva n. 123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010 il Ruolo Agenti di affari in mediazione (legge 39 del 3 febbraio 1989) Permangono comunque i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di cui alla legge 39/1989 e successive modifiche, facendo presente che risultano confermati anche i settori in base ai quali è classificata l’attività di mediazione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 21 dicembre 1990 n. 452: - agenti immobiliari; - agenti merceologici; - agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili ed aziende; - agenti in servizi vari. Con decreto del 26 ottobre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 59/2010, ha individuato le modalità e i termini per procedere al trasferimento dei dati.
Le imprese attive, iscritte al soppresso Ruolo, da tale data, potevano presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – l’istanza di “aggiornamento/conferma” dell’iscrizione al Registro delle imprese entro un anno dalla data di efficacia del citato decreto (termine per l'adempimento poi prorogato al 30 settembre 2013). Decorso inutilmente detto termine l’ufficio del registro delle imprese ha provveduto all’inibizione della continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore. Entro il medesimo termine, le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo e che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, dovevano compilare il relativo modulo di “aggiornamento” da presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – al fine dell’iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tale pubblicità ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
Trascorso inutilmente detto termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nella sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituiva, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.
Si precisa, pertanto, che la possibilità di avvalersi dell'iscrizione nel soppresso ruolo è scaduta il 12 maggio 2016. oltre tale data coloro che non svolgano l'attività e che non siano iscritti nell’apposita sezione del REA, non potranno avvalersi della precedente iscrizione al soppresso ruolo per iniziare l'attività ma si dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della pratica.
Definizione
L'agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) nei seguenti settori:
- immobiliare (svolgono l’attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
- con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare (svolgono l’attività di mediazione nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte);
- merceologico (sono mediatori merceologici coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari concernenti merci, derrate, bestiame);
- servizi vari (sono agenti in servizi vari coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a specifici servizi).
Requisiti:
I requisiti (generali, morali e professionali) devono essere posseduti dal titolare dell' impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati), dagli eventuali preposti e da tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l’attività di agenzia e rappresentanza per conto dell’impresa.
Requisiti generali:
- maggiore età;
- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea ovvero stato di cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno;
Requisiti morali:
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011,
- non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
Sono ostative anche le condanne per reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p..
Non sono, viceversa, ostative le condanne per le quali si è ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Requisiti professionali
aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato uno specifico corso di formazione e, successivamente, avere superato l'esame presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;
oppure
aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere frequentato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale (attualmente non operativo);
oppure
essere iscritto nell’apposita sezione REA di cui all’art. 8 del Decreto 26 ottobre 2011;
oppure
essere stato iscritto nel soppresso Ruolo (requisito valido sino al 12 maggio 2016).
Incompatibilità
L'esercizio dell'attività di mediazione di cui alla legge 39/1989 è incompatibile con:
- l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, fatta eccezione per l’impiego presso imprese di mediazione e per l’impiego presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste del contratto;
- con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Mediatore occasionale
La persona fisica in possesso dei requisiti può svolgere l’attività di agente di affari in mediazione in modo occasionale o discontinuo solo per un periodo non superiore a sessanta giorni nell’arco dello stesso anno previa stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa.
Polizza Assicurativa, Formulari, Tesserino
Per l’esercizio dell’attività di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. L’ammontare minimo dei massimali di copertura è di € 260.000,00 per le imprese individuali, € 520.000,00 per le società di persone e € 1.550.000,00 per le società di capitali.
I mediatori che nell’esercizio dell’attività si avvalgono di moduli o formulari devono depositarli al Registro delle Imprese prima di utilizzarli. I moduli o formulari devono riportare il numero REA e il codice fiscale dell’impresa. Il deposito è effettuato telematicamente mediante la compilazione del modello MEDIATORI sezione FORMULARI; il deposito può essere contestuale alla SCIA di inizio dell’attività
L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia all’interessato iscritto al Registro delle Imprese o che esercita l’attività per conto di una impresa, la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di agente di affari in mediazione. In caso di cessazione dell’attività la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita. Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata al Registro delle Imprese copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità competenti
Verifica permanenza requisiti
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società. Anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione. Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.
Esame di abilitazione
In conformità alle indicazioni fornite dal Ministero per lo sviluppo economico con circolare n. 3637 del 10 agosto 2010, la domanda di esame per la qualificazione professionale dell’aspirante mediatore va presentata alla Camera di commercio della provincia di residenza ovvero della provincia nella quale è stato eletto il domicilio professionale. Ai sensi del Decreto Assessoriale n. 90/S del 1 aprile 2009 in Sicilia è possibile sostenere gli esami in altra Camera di Commercio diversa da quella della residenza qualora questa non ha in programma esami. L’ammissione all’esame è consentita a coloro che hanno frequentato il corso di abilitazione professionale; al fine del legittimo esercizio dell’attività l’interessato dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'esame è diretto ad accertare la capacità professionale dell’aspirante in relazione alla sezione o alle sezioni prescelte.
L’esame per ottenere l’iscrizione nel settore degli agenti immobiliari ed in quello degli agenti con mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte, una di Estimo e una di Diritto ed una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media si almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L’esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto on inferiore a sei decimi nella prova orale.
MODULISTICA DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA PRATICA TELEMATICA DI ISCRIZIONE
SCIA MED - AGENTI AFFARI MEDIAZIONE
- SCIA AGE AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO
- SCIA AR1 21 Modulo Autoriparatori Def Rev 1 2
- SCIA AR2 Modulo Scheda Anagrafica1
- SCIA FAC1 23 Modulo Facchinaggio Rev 1 2
- SCIA FAC2 Modulo Scheda Anagrafica 0
- SCIA FAC3 Fascia FACCHINAGGIO
- SCIA IMP IMPIANTI
- SCIA INGR1 22 Modulo Comm Ingr Ver 1 3
- SCIA INGR2 Modulo Scheda Anagrafica2
- SCIA MED AGENTI AFFARI MEDIAZIONE
- SCIA PUL1 24 Modulo Impresa Pulizie 1 2
- SCIA PUL2 Modulo Scheda Anagrafica
- Cciaa Cl Guida Autoriparatori Rev 17 02 2020
- Cciaa Cl Guida Impiantisti 26 11 2014 Agg
- ALLEGATO A SERVIZI PULIZIA
- ALLEGATO A SERVIZI PULIZIA (1)
- ALLEGATO B Attestato Committente
- ALLEGATO B Attestato Committente (1)
- GUIDA ATTRIBUZIONE FASCIA DI CLASSIFICAZIONE PER LE IMPRESE DI PULIZIA (1)