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Diritto annuale a carico delle imprese iscritte nel Registro Imprese

Il Diritto Annuale

Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese http://www.registroimprese.it , è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche). Se l’impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all’estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria.

Chi deve pagare

“Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell’anno di riferimento”.

 

Erogazione dei servizi camerali alle imprese iscritte nel Registro – Art.26 Legge Regionale n.29/1995

L'art. 26 della L.r. n.29/1995 così recita testualmente: "Per ricevere i servizi e per accedere ai benefici della legislazione regionale erogati dalle Camere, le imprese operanti in Sicilia, sotto qualsiasi forma costituite, hanno previamente l'obbligo, fra l'altro, di documentare l'iscrizione negli albi e registri della Camera e l'avvenuto pagamento dei tributi camerali".

Con Delibera di Giunta n.33 del 31 marzo 2009, modificata con Delibera Commissariale n.24 dell'8 aprile 2019, è stato previsto:
1) di escludere l’erogazione dei servizi camerali a domanda, alle imprese con non risultino in regola con il pagamento dei tributi non ancora iscritti a ruolo esattoriale al momento della richiesta del servizio medesimo;
2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto1), in caso di accertato mancato pagamento dei tributi dovuti dall’impresa richiedente, la Camera può erogare soltanto i seguenti servizi essenziali:
- rilascio certificati e visure dal Registro delle Imprese con diritto di urgenza per partecipare a gare d'appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA);
- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili, limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;
- rilascio certificati e visure dal Registro Informatico dei Protesti con diritto di urgenza;
- deposito domande di cancellazione o annotazione dal Registro Informatico dei Protesti;
- deposito domande di marchi, brevetti, disegni o modelli.

Il diritto va versato alla Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha la sede legale o principale.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
L'impresa deve pagare il diritto anche per ogni unità locale, se presente.
Sono obbligate al versamento anche quelle imprese che risultano poste in liquidazione alla data del 1° Gennaio e le imprese che, pur avendo cessato l’attività, risultano cancellate dal Registro dopo il 30 Gennaio.
Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia il diritto è dovuto alla Camera di Commercio della provincia in cui era ubicata la sede al 1° Gennaio.
Se l’impresa è stata costituita dopo il 1° Gennaio e, nel corso dello stesso anno, trasferisce la sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di Commercio di prima iscrizione.
L'impresa deve pagare il diritto anche per ogni unità locale, se presente.
Il versamento va fatto a favore della Camera di Commercio della provincia in cui l'unità è ubicata. Le imprese con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l'unità locale.

Chi non deve pagare il diritto annuale

Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale :
- le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nell’anno solare precedente (salvo autorizzazione alla prosecuzione dell’attività o esercizio provvisorio);
- le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 Dicembre, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 Gennaio dell’anno successivo;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 Dicembre, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 Gennaio dell’anno successivo;
- le società cooperative che ricadono nell’ipotesi di cui all’art. 2544 c.c., a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento di scioglimento da parte dell’Autorità Governativa.

 

Importi

Gli importi del Diritto Annuale sono stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per l'anno 2019 si osservano i Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2018 e 15 gennaio 2019.

Per le imprese iscritte nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio di Caltanissetta, sulla base del disposto dei predetti decreti ministeriali, l'incremento delle misure del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017, è stato autorizzato per gli anni 2018 e 2019.

Le imprese che hanno già effettuato il versamento del diritto annuale per l'anno 2018, sono tenute, entro il 30 giugno 2019, al versamento:

1. del diritto annuale per l'anno 2019;
2. dell'incremento per l'anno 2018 del 50% del diritto annuale, senza applicazioni di sanzioni.


Importi DIRITTO ANNUALE Anno 2018
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Importi Integrazione DIRITTO ANNUALE Anno 2018
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Importi DIRITTO ANNUALE Anno 2019
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Importi DIRITTO ANNUALE Anno 2020
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Importi DIRITTO ANNUALE Anno 2021
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Importi DIRITTO ANNUALE Anno 2022           +  INTEGRAZIONE DIRITTO ANNUALE 2022
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Importi DIRITTO ANNUALE Anno 2023
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E' disponibile anche lo strumento ONLINE CALCOLA E PAGA

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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) per il trattamento dei dati personali relativo alla riscossione dei tributi camerali (Diritto annuale)

 

 

 

Normativa

- Nota Ministeriale n.38770    del 15 febbraio 2019
- Nota Ministeriale n.255658 del 27 dicembre 2011
- Nota Ministeriale n.201046 del 30 dicembre 2010

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
contattare l'Ufficio Tributi

- Sig.ra Luisa SAVASTA - tel 0934530684 - luisa.savasta@cl.camcom.it
- Sig.ra Silvana LAMANTIA - tel 0934530633 - silvana.lamantia@cl.camcom.it

 

AVVISI E ALTRI ATTI DEPOSITATI PRESSO INFOCAMERE

Per imprese e professionisti la notifica di tutte le cartelle esattoriali eseguita dagli Agenti della riscossione avviene esclusivamente attraverso la Posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC). Nei casi in cui gli Agenti della riscossione non riescono a notificare le cartelle esattoriali tramite la Posta elettronica certificata (PEC), provvedono a depositare le stesse su un sito on-line collocato presso Infocamere (art. 7 quater D.L. n. 193/2016 convertito con L. n. 225/2016).
Gli Agenti della riscossione informano gli interessati dell’avvenuto deposito delle cartelle esattoriali tramite raccomandata postale ordinaria.
Gli uffici della Camera di Commercio non hanno accesso e non rilasciano atti depositati dagli Agenti della riscossione che possono essere recuperati solo ed esclusivamente dal diretto interessato accedendo al sito Avvisi e altri atti depositati presso Infocamere, all'indirizzo https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html.
Il sito è suddiviso in due sezioni con diversi contenuti e diverse modalità di accesso: un'Area pubblica, dove si può prendere visione delle notizie di avvenuto deposito degli atti oggetto di notifica e un'Area riservata, dove è possibile scaricare gli atti relativi alla notifica. L'accesso avviene con Carta nazionale dei servizi (CNS) o Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

 


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