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vari tipi di impresa

A norma del codice civile italiano, le società che hanno per oggetto un'attività non commerciale (il caso più frequente e tipico è rappresentato dall'attività agricola) devono costituirsi secondo la forma della società semplice, mentre quelle che si propongono l'esercizio di un'attività commerciale devono assumere necessariamente una delle seguenti forme: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperativa; società di mutua assicurazione. 
Queste società costituiscono quindi le cosiddette società commerciali. 
È comunque sempre possibile che una società avente per oggetto un'attività non commerciale venga costituita con taluna delle forme proprie di quella commerciale, per volontà societaria. Inoltre, mentre nella società semplice, in quella in nome collettivo e in quella in accomandita semplice i soci rispondono delle obbligazioni sociali (cioè quelle contratte dalla società verso terzi) non solo con il patrimonio sociale risultante dalle quote di conferimento, ma anche con il proprio patrimonio (illimitatamente e solidalmente), nelle società per azioni, in quelle in accomandita per azioni e a responsabilità limitata i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto con il patrimonio sociale e nei limiti di esso; anzi è meglio dire che è la società a rispondere delle obbligazioni sociali e non i soci, fatta eccezione per i soli soci accomandatari delle società in accomandita per azioni, a carico dei quali esiste ugualmente una responsabilità solidale e illimitata. In considerazione di ciò, le società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice sono dette società di persone. 
Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di mutua assicurazione e cooperative (nelle società cooperative del tipo a responsabilità illimitata i soci rispondono anche col proprio patrimonio solo in via sussidiaria nel caso di liquidazione coatta amministrativa o fallimento) sono denominate società di capitali. 
Qualunque sia il tipo di società, il contratto di costituzione (contratto di società) deve contenere i seguenti indispensabili elementi: 
l'indicazione dei conferimenti da parte dei soci; 
la partecipazione agli utili e alle perdite (è nullo il cosiddetto patto leonino);
l'oggetto sociale, vale a dire il genere di attività economica da esercitare (l'oggetto sociale deve essere lecito e possibile); 
la sede sociale, cioè il luogo dove la società pone la sede della sua attività;
il nome della società, detto ragione sociale nelle società di persone e denominazione sociale in quelle di capitale; 
le norme necessarie all'organizzazione e al funzionamento della società (norme che di regola sono quelle già stabilite dalla legge ma alle quali possono essere aggiunte altre, più dettagliate, fissate in un apposito atto detto statuto). 
L'esistenza delle società deve essere resa pubblica mediante iscrizione nel registro delle imprese (in attesa dell'istituzione di tale registro, la trascrizione dell'atto costitutivo è fatta, per estratto, nella cancelleria del tribunale in cui ha sede la società).
Imprese individuali
Sono quelle esercitate da singoli imprenditori e fanno capo, quindi, ad un unico titolare. L’imprenditore si assume le responsabilità che l’esercizio dell’attività economica comporta ed è chiamato a rispondere direttamente degli obblighi connessi  (verso i clienti, i fornitori, i creditori, ecc.).  
Il rischio fa capo solo al titolare che deve far fronte alle obbligazioni verso i terzi con il suo patrimonio.
L’impresa individuale rispetto alla collettiva è caratterizzata da una maggiore flessibilità e rapidità di decisione e da minori oneri amministrativi, contabili e fiscali.
Le imprese individuali sorgono con l’inizio dell’esercizio professionale di un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e di servizi.
Entro trenta giorni dall’inizio dell’attività – come prescritto dal Codice civile – l’imprenditore deve chiedere l’iscrizione al Registro delle imprese della provincia in cui è ubicata la sede dell’impresa. 
 

Imprese collettive

Quando due o più persone si accordano per svolgere insieme un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, l’imprenditore non è una persona fisica, ma una società. L’impresa non è individuale ma collettiva.
L’accordo deve risultare dall’atto costitutivo.
La nascita delle imprese collettive – fatta eccezione per le società di capitali – si ha con la stipulazione dell’atto costitutivo.
L’inizio dell’attività generalmente segue la nascita, ossia la stipulazione dell’atto costitutivo. 
La richiesta d’iscrizione al Registro delle imprese deve essere inoltrata alla Camera di Commercio entro trenta giorni dalla costituzione della società.
 
Che attività svolge
 
Attività esercitata
Le società sono caratterizzate dal conferimento iniziale di beni e servizi da parte dei singoli soci, dall’esercizio comune dell’attività; dall’obiettivo comune del conseguimento e divisione di un utile.
Nell’atto costitutivo deve essere indicato l’oggetto sociale che rappresenta l’attività che si intende esercitare.
Con il conferimento iniziale di beni e servizi e con l’esercizio in comune dell’attività economica i soci acquisiscono il diritto di partecipare, pro quota, ai risultati dell’attività sociale.
Le società si distinguono in commerciali e non commerciali. 
Le prime sono quelle che esercitano: un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione di beni; un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie. 
Le società non commerciali sono quelle che esercitano attività diverse da quelle sopra elencate, come ad esempio attività agricole o professionali. Queste sono costituite sotto forma di società semplici.
 
 
Grado di responsabilità dei soci
In riferimento al diverso grado di responsabilità dei soci le società si distinguono in società di persone e società di capitali. 
 
 

Società di persone

Nelle società di persone, i soci (ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice) hanno responsabilità illimitata; sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali e rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci. 
Sono società di persone: le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice.
 

Società semplici

Le società semplici non possono svolgere attività commerciali. Possono invece svolgere: attività agricole; attività professionali in forma associata; attività di gestione di patrimoni immobiliari.
Le società semplici sono soggette a richiedere, entro il termine di trenta giorni dall’accordo sociale, l’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio servendosi dell’apposito modello ministeriale. La mancata o ritardata richiesta di iscrizione comporterà il pagamento di una sanzione
 

Società in nome collettivo

Le società in nome collettivo, come tutte le altre società commerciali, possono esercitare sia attività di impresa commerciale, sia di attività economiche non commerciali.
L’atto costitutivo deve essere iscritto, al Registro delle imprese delle Camere di Commercio, entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Se non si provvede all’iscrizione la società dovrà pagare una sanzione e sarà considerata “irregolare” e quindi caratterizzata dalla maggiore responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. 
 

Società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice viene posta in essere quando soggetti finanziatori vogliono investire i loro capitali in un’attività di impresa senza volersene assumere i rischi. In questo caso essi, detti accomandanti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari, i quali si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all’esercizio dell’impresa. 
Gli amministratori devono chiedere l’iscrizione al Registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo della società. In caso di mancata iscrizione, la società incorrerà nel pagamento di una sanzione e sarà considerata “irregolare”, con una conseguente maggiore responsabilità da parte dei soci per le obbligazioni assunte.
 

Società di capitali

Le società di capitali rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci accomandatari) è limitata e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali. Sono così denominate in quanto il capitale sociale assume particolare rilevanza rispetto alle qualità personali dei soci, infatti questi ultimi contribuiscono all’attività sociale principalmente con il conferimento di capitali. Esse hanno personalità giuridica e sono soggetti distinti dai soci, per cui i diritti e gli obblighi che scaturiscono dall’esercizio dell’attività sono riconducibili alla società stessa e non ai singoli soci.
Entro trenta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo, redatto da un notaio, deve essere prodotta istanza di iscrizione della società al Registro delle imprese, a cura del notaio stesso. L’iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso che da questo momento la società acquista personalità giuridica. Nel caso di omessa iscrizione la società è inesistente e chiunque abbia assunto obbligazioni in nome della società ne risponde solidalmente e illimitatamente.
Sono società di capitali: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata.
 

Società per azioni

Le società per azioni esercitano un’attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci mediante quote di partecipazione, aventi lo stesso valore, denominate azioni. Il capitale non può essere inferiore ai duecento milioni di lire.
Per la costituzione regolare di una società per azioni occorrono la stipulazione per atto pubblico (da parte di un notaio) e l’iscrizione nel Registro delle imprese.
 

Società in accomandita per azioni

Le società in accomandita per azioni hanno caratteristiche delle società in accomandita semplice e delle società per azioni. Infatti pur avendo il patrimonio sociale costituito da azioni, possiedono due categorie di soci: gli accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria, e gli accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione della società.
 

Società a responsabilità limitata

Qualora le quote sociali non siano rappresentate da azioni, la società di capitali è denominata società a responsabilità limitata. Essa viene preferita alla società per azioni per lo svolgimento di attività di impresa di media dimensione. Per la costituzione occorre un capitale minimo di venti milioni.
L’atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto all’iscrizione nel Registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua stipulazione.
 

Società cooperative

Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo mutualistico, consistente nel perseguimento di un beneficio a favore dei soci, e non da fini di lucro. Obiettivo della società non è quello di realizzare utili e di distribuirli tra i soci che la compongono, ma di cedere agli stessi soci beni e servizi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato. Lo scopo di lucro, tuttavia, non è del tutto assente: i beni e i servizi prodotti e non consumati dai soci vengono venduti con conseguente realizzazione di utili, i quali, ove non vengano destinati nel reinvestimento, possono essere distribuiti in misura minima in rapporto al capitale sociale.
Per la costituzione della società cooperativa occorrono almeno nove soci.
Le cooperative debbono costituirsi con atto pubblico. Acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle imprese, che deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo, a cura del notaio o degli amministratori.
Le società cooperative si distinguono in cooperative a responsabilità illimitata e cooperative a responsabilità limitata.
Nelle prime per le obbligazioni sociali risponde anzitutto la società con il suo patrimonio. In via sussidiaria, soltanto in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, rispondono i soci con il proprio patrimonio personale.
Nelle seconde per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Tuttavia, qualora l’atto costitutivo lo preveda, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ogni socio risponde in via solidale o sussidiaria per una somma multipla della propria quota conferita.
 

Attività di impresa soggette ad abilitazioni

L’attività di impresa è soggetta al possesso di specifici requisiti da parte del titolare e alla sua preventiva abilitazione conseguibile mediante iscrizione in registri, ruoli, albi o elenchi, di cui alcuni tenuti dalla Camera di Commercio.
Chi intende svolgere un’attività di intermediazione (intermediari, detti anche ausiliari del commercio), purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, deve iscriversi negli appositi albi, ruoli, elenchi. L’iscrizione in tali albi, ruoli, elenchi costituisce la qualificazione professionale necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività di intermediazione (agenzia d’affari in mediazione, agenzie e rappresentanze di commercio, case di spedizione, ecc.).
 

Mediatori

Chi intende svolgere l’attività di mediazione anche in maniera discontinua o occasionale deve iscriversi nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Il Ruolo è articolato in quattro sezioni:
· sezione degli agenti immobiliari, in cui sono iscritti i mediatori immobiliari che svolgono attività per la conclusione di affari riguardanti immobili (terreni, fabbricati, ecc.) e aziende:
· sezione degli agenti merceologici, in cui sono iscritti i mediatori che svolgono attività per la conclusione di affari relativi a merci, derrate o bestiame;
· sezione degli agenti con mandato a titolo oneroso, in cui sono iscritti coloro che operano per conto o su incarico di una ditta nel settore immobiliare e delle aziende;
· sezione degli agenti in servizi vari, in cui sono iscritti coloro che svolgono attività per la conclusione di affari in campo finanziario e pubblicitario. 
I mediatori di assicurazioni, i promotori finanziari e i mediatori in servizi turistici debbono essere iscritti in altri elenchi non tenuti direttamente dalla Camera di Commercio.
Sono obbligati all’iscrizione nel ruolo non soltanto i titolari di impresa e gli amministratori di società, ma anche chi svolge attività di mediazione per conto di altri soggetti, in qualità di dipendenti e collaboratori di questi ultimi.
I requisiti professionali (in presenza di possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche) sono accertati attraverso il superamento di un esame dinanzi ad un’apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio.
 
Mediatori marittimi
Gli amministratori di società o i titolari di imprese individuali, aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose, sono obbligati ad iscriversi nel Ruolo dei mediatori marittimi.
L’iscrizione nel ruolo è subordinata al possesso di requisiti che sono accertati attraverso il superamento di un esame dinanzi ad apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio.
 

Raccomandatari marittimi

Sono raccomandatari marittimi coloro i quali svolgono attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti.
Presso le Camere di Commercio delle province dove ha sede la Direzione marittima esistono gli Elenchi interprovinciali dei raccomandatari marittimi. Gli aspiranti raccomandatari per iscriversi in questi elenchi devono sostenere un esame orale, dinanzi alla Commissione funzionante presso la Camera di Commercio, che attesti la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche e della lingua inglese.
 

Spedizionieri

Sono iscritti negli Elenchi autorizzati degli spedizionieri gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria. Tali Elenchi sono interprovinciali e quindi tenuti da alcune Camere di Commercio.
La domanda di iscrizione è accettata a seguito dell’accertamento dei requisiti di adeguata capacità finanziaria e di attitudine tecnica. La capacità finanziaria è comprovata dalla proprietà di immobili, da un deposito vincolato in denaro o in titoli, da dichiarazioni rilasciate da istituti di credito; l’attitudine tecnica da documentazione attestante l’esercizio di tirocinio per almeno due anni presso una casa di spedizioni già iscritta nell’elenco.
 

Commissionari, mandatari e astatori

I commissionari, cioè coloro che acquistano o vendono merci in nome proprio, ma per conto del committente, operando nei mercati all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ittici e delle carni, devono chiedere alla Camera di Commercio competente per territorio l’iscrizione nell’Albo dei commissionari, mandatari e astatori, così come i mandatari e gli astatori che operano nei predetti mercati. L’iscrizione è subordinata al possesso di requisiti soggettivi (maggiore età, residenza nella provincia della Camera di Commercio competente per territorio, assenza di condanne).
 

Stimatori e pesatori pubblici

Per l’attività di stima e di pesa pubblica nell’ambito dei porti, dei mercati generali o di altri stabilimenti occorre l’iscrizione nel Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. 
L’iscrizione è subordinata al possesso di requisiti morali e capacità professionale.
 
 

Attività di impresa soggette ad autorizzazione

L’esercizio di particolari attività commerciali, di trasporti o di servizi è vincolato alla preventiva iscrizione dei titolari di imprese individuali o degli amministratori delle società in registri, albi, ruoli. 
Tale iscrizione è necessaria, ma non sufficiente, in quanto oltre alla predetta iscrizione occorre una licenza, una autorizzazione o altro atto amministrativo, che consenta all’aspirante imprenditore l’esercizio del diritto acquisito con l’abilitazione derivante dall’iscrizione.
 

Conducenti di taxi e di autoservizi non di linea

Una funzione complementare e integrativa ai trasporti pubblici di linea (ferroviari, automobilistici, marittimi e aerei) è assicurata dagli autoservizi non di linea. Questi servizi di trasporto, collettivo o individuale di persone, sono effettuati su richiesta dei trasportatori. I conducenti di taxi devono essere iscritti in un ruolo apposito istituito presso la Camera di Commercio. L’iscrizione nel ruolo è preceduta dall’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. Tale iscrizione è requisito necessario per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 

Orafi

Chi vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semi lavorati in genere e chi fabbrica o importa metalli preziosi deve chiedere l’iscrizione nel Registro dei venditori, fabbricanti e importatori dei metalli preziosi. Tale iscrizione oltre ad essere condizione necessaria per la vendita, la fabbricazione e l’importazione di metalli nobili, occorre per il rilascio del marchio di identificazione a cura della Camera di Commercio. Il marchio è un elemento importante in quanto va apposto sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.
 
 

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