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MARCHIO COLLETTIVO e MARCHIO di CERTIFICAZIONE

MARCHIO COLLETTIVO e MARCHIO di CERTIFICAZIONE - Adempimenti entro il 23 marzo 2020

Marchio collettivo: prorogata al 31 dicembre 2020 la scadenza per le istanze di conversione

Con l’emanazione del D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15 (Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019 n. 57), il nostro legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Tra le novità introdotte dal legislatore le modifiche alla disciplina del marchio collettivo: questo è ora distinto in marchio collettivo e marchio di certificazione.

ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019 entro il 31 dicembre 2020 tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, quale che sia la data di scadenza del titolo di interesse, devono necessariamente indicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, se intendano optare per la sua classificazione in marchio collettivo come specificato nella “nuova disciplina”, ovvero in marchio di certificazione.

Per saperne di più consultare il sito dell'UIBM - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

 


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